Articolo 17.
(Disposizioni in materia contabile).

        1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali, nonché di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo

 

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di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 22.
        2. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto ministeriale si provvede a disciplinare le modalità attuative.
        3. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito al Governo iracheno sei motovedette del Corpo delle capitanerie di porto dismesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.